giovedì 26 gennaio 2017

LA CONTABILITA’ FORFETTARIA



LA CONTABILITA’ FORFETTARIA

La nuova Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importantissime novità circa i requisiti di accesso al regime forfettario 2016, modificando di fatto l’articolo 9 della passata Legge Finanziaria. Tale articolo, infatti, aveva previsto oltre l’introduzione del regime forfettario di vantaggio una serie di requisiti e condizioni che limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere al regime. Tra tali condizioni, c’era la soglia dei ricavi calcolata sulla base dei coefficienti di redditività che per i professionisti era stata fissata sotto i 15000 euro e 40 mila euro per i commercianti. 
Ora tutto questo cambierà, per effetto della nuova Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 saranno, infatti, aumentante le soglie dei ricavi fino a 30000 euro per i professionisti e + 10000 euro per tutte le medie e piccole imprese, per cui se per i commercianti prima il limite era di 40mila ora diventa 50mila euro.
Oltre a questa novità, che facilita e amplia la platea dei beneficiari, è stata prevista un’altra novità 2016, ossia, la possibilità che dipendenti e pensionati avranno sempre a partire dal 1° gennaio 2016 di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.
Riguardo invece le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

Il regime forfettario di vantaggio è stato introdotto con la scorsa Legge di Stabilità come regime riservato alle Partite IVA che guadagnano fino a 15 mila euro lordi l’anno per i professionisti e 40 mila euro per i commercianti. Soglie che poi sono state modificate con la nuova Legge di Stabilità 2016. 
L'aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un'imposta forfettaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016 invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.
Inoltre, è previsto per chi accede un regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori. 
Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:
Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l'ammontare dei redditi. Esonerati dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.

Cosa cambia per i contributi INPS

Ai contribuenti nel regime forfetario non si applica il livello minimo previsto ai fini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori INPS che si applica per l'accredito della contribuzione,
Nel caso di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sulla quale calcolare la contribuzione INPS è in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto legge n.384 del 19 settembre 1992 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
Gruppo di settore
Cod. Attività ATECO 2007
Valore soglia ricavi/compensi
2016
Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
45.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
50.000
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
30.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
25.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
25.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
50.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
30.000
78%
Altre attività economiche
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
30.000
67%

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