LA CONTABILITA’ FORFETTARIA
La nuova Legge di Stabilità 2016 ha introdotto
importantissime novità circa i requisiti di accesso al regime forfettario
2016, modificando di fatto l’articolo 9 della passata Legge
Finanziaria. Tale articolo, infatti, aveva previsto oltre l’introduzione
del regime forfettario di vantaggio una serie di requisiti e condizioni
che limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere
al regime. Tra tali condizioni, c’era la soglia dei ricavi calcolata sulla base
dei coefficienti di redditività che per i professionisti era stata fissata
sotto i 15000 euro e 40 mila euro per i commercianti.
Ora tutto questo cambierà, per effetto della nuova Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 saranno,
infatti, aumentante le soglie dei ricavi fino a 30000 euro per i professionisti
e + 10000 euro per tutte le medie e piccole imprese, per cui se per i
commercianti prima il limite era di 40mila ora diventa 50mila euro.
Oltre a questa novità, che facilita e amplia la
platea dei beneficiari, è stata prevista un’altra novità 2016, ossia, la
possibilità che dipendenti e pensionati avranno sempre a partire dal 1° gennaio
2016 di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in
proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila
euro.
Riguardo invece le nuove start up viene previsto un
regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5%
applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale
sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione
IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.
Il regime forfettario di vantaggio è stato introdotto con la scorsa Legge di Stabilità come regime riservato alle Partite IVA che guadagnano fino a 15 mila euro lordi l’anno per i professionisti e 40 mila euro per i commercianti. Soglie che poi sono state modificate con la nuova Legge di Stabilità 2016.
L'aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un'imposta forfettaria pari
al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016
invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.
Inoltre, è previsto per chi accede un regime agevolato
contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si
sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore,
dalla tenuta contabile e possibilità di sostenere fino al 49% del proprio
reddito, per le eventuali collaboratori.
Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:
Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta
delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre
non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei
redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i
quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l'ammontare dei
redditi. Esonerati dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri ma
hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai
fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.
Cosa cambia per i contributi INPS
Ai contribuenti nel regime forfetario non si applica
il livello minimo previsto ai fini di versamento dei contributi previdenziali
obbligatori INPS che si applica per l'accredito della contribuzione,
Nel caso di coadiuvanti o coadiutori, il titolare
può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad
un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sulla quale
calcolare la contribuzione INPS è in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis
del decreto legge n.384 del 19 settembre 1992 convertito con modificazioni
dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
Gruppo di settore
|
Cod. Attività ATECO 2007
|
Valore soglia ricavi/compensi
2016
|
Coefficiente di redditività
|
Industrie alimentari e delle bevande
|
(10-11)
|
45.000
|
40%
|
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
|
45 – (da
46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
|
50.000
|
40%
|
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
|
47.81
|
40.000
|
40%
|
Commercio ambulante di altri prodotti
|
47.82 –
47.89
|
30.000
|
54%
|
Costruzioni e attività immobiliari
|
(41 – 42 –
43) – (68)
|
25.000
|
86%
|
Intermediari del commercio
|
46.1
|
25.000
|
62%
|
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55 – 56)
|
50.000
|
40%
|
Attività professionali, scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi
|
(64 – 65 –
66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
|
30.000
|
78%
|
Altre attività economiche
|
(01 – 02 –
03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20
– 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) –
(36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96)
– (97 – 98) – (99)
|
30.000
|
67%
|
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