giovedì 26 gennaio 2017

LA CONTABILITA’ FORFETTARIA



LA CONTABILITA’ FORFETTARIA

La nuova Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importantissime novità circa i requisiti di accesso al regime forfettario 2016, modificando di fatto l’articolo 9 della passata Legge Finanziaria. Tale articolo, infatti, aveva previsto oltre l’introduzione del regime forfettario di vantaggio una serie di requisiti e condizioni che limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere al regime. Tra tali condizioni, c’era la soglia dei ricavi calcolata sulla base dei coefficienti di redditività che per i professionisti era stata fissata sotto i 15000 euro e 40 mila euro per i commercianti. 
Ora tutto questo cambierà, per effetto della nuova Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 saranno, infatti, aumentante le soglie dei ricavi fino a 30000 euro per i professionisti e + 10000 euro per tutte le medie e piccole imprese, per cui se per i commercianti prima il limite era di 40mila ora diventa 50mila euro.
Oltre a questa novità, che facilita e amplia la platea dei beneficiari, è stata prevista un’altra novità 2016, ossia, la possibilità che dipendenti e pensionati avranno sempre a partire dal 1° gennaio 2016 di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.
Riguardo invece le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

Il regime forfettario di vantaggio è stato introdotto con la scorsa Legge di Stabilità come regime riservato alle Partite IVA che guadagnano fino a 15 mila euro lordi l’anno per i professionisti e 40 mila euro per i commercianti. Soglie che poi sono state modificate con la nuova Legge di Stabilità 2016. 
L'aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un'imposta forfettaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016 invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.
Inoltre, è previsto per chi accede un regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori. 
Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:
Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l'ammontare dei redditi. Esonerati dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.

Cosa cambia per i contributi INPS

Ai contribuenti nel regime forfetario non si applica il livello minimo previsto ai fini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori INPS che si applica per l'accredito della contribuzione,
Nel caso di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sulla quale calcolare la contribuzione INPS è in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto legge n.384 del 19 settembre 1992 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
Gruppo di settore
Cod. Attività ATECO 2007
Valore soglia ricavi/compensi
2016
Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
45.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
50.000
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
30.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
25.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
25.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
50.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
30.000
78%
Altre attività economiche
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
30.000
67%

lunedì 16 gennaio 2017

IVA



IVA
L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta – adottata in sessantotto Paesi del mondo (tra i quali anche vari membri dell'UE) – applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.

Basi imponibili

Nella teoria economica ci sono tre tipi di basi imponibili, dipendenti dalla definizione di valore aggiunto:
  • Tipo prodotto (VAp)
  • Tipo reddito (VAr)
  • Tipo consumo (VAc)

Valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata generalmente con due metodi, uno dei quali però più articolato.
  • Per addizione: in questo caso si applica semplicemente l'aliquota dell'imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏)
  • Per sottrazione:
    • Su base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
    • Su base finanziaria
Base da base: si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile. In altre parole l'aliquota dell'imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A) Imposta da imposta: si sottrae dall'imposta riscossa sui beni prodotti e venduti l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (e di beni strumentali in caso di IVA consumo) compiuti nel medesimo periodo. In altre parole si applica l'aliquota tc a ciascun valore di vendita che sottrae l'aliquota tc per ciascun acquisto.
Tale ultimo sistema (detrazione imposta da imposta) è stato preso come modello dalle direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d'affari nei Paesi europei.
Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.
In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente:
  • Variazioni di aliquota nei vari stadi (dalla produzione alla commercializzazione) senza incidere nel totale dell'imposta che grava il bene al consumo.
  • Esenzioni in uno qualsiasi degli stadi.
  • Massima trasparenza, in qualsiasi stadio, sull'ammontare dell'imposta assolta fino a quello stadio.
  • Conseguentemente la possibilità di detassare il bene (con particolare riguardo all'esportazione).
  • Possibilità di recuperare integralmente una eventuale evasione, purché sia avvenuta in uno stadio precedente a quello finale (dettaglio).

Scorporo

Lo scorporo dell'IVA è un'operazione contabile che consiste nel separare l'IVA dal prezzo comprensivo dell'IVA stessa, determinando l'imponibile.
Formula generale per trovare l'imponibileI {\displaystyle I} , conoscendo il prezzo ivatoC {\displaystyle C} , supponendo che l'aliquota sia pari al 22%: